Quando si inizia una nuova attività è naturale puntare “al risparmio”, perché il budget da destinare alle spese di avviamento non è sempre ragguardevole e gli attuali tempi di incertezza esigono la massima prudenza. Per agevolare e incentivare la nascita di nuove realtà economiche, il Legislatore elabora ormai da anni dei regimi “speciali”. Si tratta di sistemi che prevedono una notevole semplificazione contabile e dichiarativa, una determinazione forfettaria e non puntuale del reddito imponibile ai fini delle imposte, un regime contributivo opzionale e una tassazione agevolata con aliquota fissa che sostituisce quelle ordinarie. Uno dei più recenti interventi in materia riguarda il regime forfettario introdotto con la Legge del 23/12/2014 n.190 (nota anche come “Legge di stabilità 2015”).
La principale differenza tra questo regime “speciale” e quelli precedenti è connessa alla sua durata illimitata, a patto che il soggetto che ne beneficia mantenga determinati requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Il regime forfetario si applica ex lege ai professionisti, agli artigiani e agli imprenditori individuali che hanno aperto la partita IVA nel corso del 2016, ma può essere scelto ”per opzione” anche da altri soggetti.
Chi ha iniziato un’attività nel 2016, o la inizierà nel 2017, può applicare il regime in esame che prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile. Tale posta si calcola moltiplicando i ricavi (o i compensi) annui per i “coefficienti di redditività” previsti dalle legge indicata nelle premesse, e sottraendo i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno.
Nel reddito imponibile non vanno conteggiate le seguenti voci di natura “straordinaria”: plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive. La posta così determinata funge da base di calcolo per le detrazioni ex art. 13 del TUIR (carichi di famiglia) e va moltiplicata per l’aliquota del 5%, rappresentante l’imposta che gli aderenti al regime speciale versano in sostituzione dei tributi sui redditi, delle addizionali (regionali e comunali) e dell’IRAP. Stando alle attuali disposizioni normative, dopo i primi tre anni di applicazione del regime forfetario l’imposta sale al 15%, ma non cambiano le modalità di determinazione del reddito.
Il regime speciale si applica automaticamente, ma chi inizia una nuova attività deve comunque indicare l’adesione allo stesso nel “modulo AA9/12”, da compilare per la richiesta di apertura della partita IVA.
Il sistema di determinazione forfetaria del reddito per il 2016 (esteso anche a tutto il 2017) è applicabile, su opzione, anche a chi ha iniziato un’attività in anni precedenti a quello in corso, a patto che non benefici di altri regimi speciali IVA e che nel 2015 non abbia speso più di 5.000 € per dipendenti e/o collaboratori e più di 20.000 € per l’acquisto di beni strumentali (considerati solo quelli con valore unitario superiore a 516,45 €). Inoltre, sono esclusi dal regime forfetario coloro che hanno conseguito dei ricavi superiori a quelli previsti, per le singole attività “ATECO”, nelle disposizioni di legge in materia, nonché chi esercita l’attività prevalente (o esclusiva) di cessione di fabbricati o la vendita e l’esportazione INTRACEE di veicoli nuovi. Ove non si presentino tali cause di esclusione, se si posseggono i requisiti di legge e se l’attività iniziata in corso d’anno non costituisce una “mera prosecuzione” di un’altra svolta in precedenza, l’applicazione di tale regime speciale comporta delle agevolazioni oltre che economiche anche burocratiche e dichiarative.
Il regime, infatti, esonera dall’adempimento di molti obblighi contabili, dichiarativi (relativamente all’IVA), nonché dall’applicazione delle ritenute alla fonte, dei parametri o degli studi di settore.