La separazione giudiziale consiste in un procedimento secondo il quale uno solo dei coniugi o entrambi ma con ricorso autonomo, chiedono al Tribunale di pronunciare una sentenza di separazione che regoli i loro rapporti. La separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché in quest’ultima i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia su come regolare i loro rapporti riguardo all’affidamento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale e alle questioni economiche.
In passato la separazione giudiziale poteva essere ottenuta da un coniuge solo attribuendo una “colpa” all’altro, che doveva consistere in una delle cause elencate nel testo allora vigente del codice (adulterio, sevizie, minacce, violenze, ingiurie gravi, condanna a pene per reati gravi, volontario abbandono, eccessi, mancata fissazione della residenze o fissazione di una residenza con convivente).
Oggi è possibile sottoporre al Tribunale competente una domanda di separazione fondata sul semplice fatto di non voler più continuare la vita in comune, ovvero nel caso in cui la prosecuzione della convivenza sia diventata “intollerabile” o tale da “recare grave pregiudizio all’educazione della prole”.
La domanda di separazione si propone con ricorso. Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti, la dichiarazione sull’esistenza di prole e devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dei coniugi. Il Presidente del Tribunale accoglie il ricorso e, entro 5 giorni dal deposito dello stesso, fissa con decreto la prima fase del processo:
- la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé
- il termine per la notificazione del ricorso a cura del coniuge che l’ha promosso e del decreto al coniuge convenuto
- il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare la memoria difensiva e i documenti
La seconda fase del processo di separazione si svolge davanti al Giudice Istruttore ed è simile ad un processo ordinario. Il giudizio si conclude con una sentenza di separazione emessa dal Tribunale che può essere impugnata come una sentenza ordinaria.